Lo Statuto

Gruppo costituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14.01.05

 

STATUTO

 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

  1. 1. E’ costituita presso il Comune di Colledimezzo l’Associazione denominata “Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile – Colledimezzo - Abruzzo”, senza fini di lucro, con sede in Piazza Francesco Vizioli, 1.
  2. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

  1. L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di svolgere, nell’ambito della protezione civile e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia.
  2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3

Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. contributi privati;
    2. contributi del Dipartimento della protezione civile, dello Stato, della Regione Abruzzo, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    3. donazioni e lasciti testamentari;
    4. rimborsi derivanti da convenzioni;
    5. entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di prestazione d’opera intellettuale marginali.
  2. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dei soci entro il mese di marzo.

Art. 4

Membri dell’Associazione

  1. Il numero di aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, di ambo i sessi, residenti e non nel Comune di Colledimezzo. Le persone facenti parte del Gruppo sono individuate in un apposito elenco depositato presso il Comune.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1. L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati dalla quale risulti il campo di attività prescelto ed all’accettazione da parte del Sindaco pro tempore del Comune di Colledimezzo.
  2. Il Comitato direttivo, accertata l’esistenza dei requisiti di moralità ovvero l’assenza di elementi di incompatibilità con i fini dell’Associazione, ne delibera l’ammissione al Gruppo e ne cura l’annotazione nell’elenco dei soci.
  3. I soci ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità e l’appartenenza all’Associazione.
  4. Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.
  5. La qualità di socio si perde:
    1. per richiesta espressa del socio;
    2. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    3. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
    4. per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
  6. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
  7. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e d ritti degli associati i

  1. I soci sono obbligati:
    1. ad osservare il presente regolamento, le norme interne e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
    2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
    3. a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
  2. I soci hanno diritto:
    1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
    2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
    3. ad accedere alle cariche associative;
    4. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7

Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:
    1. l’Assemblea dei soci;
    2. il Comitato direttivo;
    3. il Coordinatore;
    4. il Responsabile.

Art. 8

L’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
  2. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Coordinatore del Comitato direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Coordinatore o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
  3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e del Regolamento e sullo scioglimento anticipato.
  4. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Coordinatore del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-coordinatore e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.
  5. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
  6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Comitato direttivo

  1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 10, nominati dall’Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.
  2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
  3. Il Comitato nomina al suo interno un Coordinatore, un Vice-Coordinatore e un Segretario.
  4. Al Comitato direttivo spetta di:
    1. a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    2. predisporre il bilancio;
    3. nominare il Coordinatore, il Vice-Coordinatore e il Segretario;
    4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
    5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
    6. coordinare i soci durante le attività di emergenza, stabilire le modalità di chiamata e di intervento;
    7. provvedere alla revisione dell’elenco dei soci almeno una volta all’anno.
  5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Coordinatore o in caso di sua assenza dal Vice- Coordinatore e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
  6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Coordinatore, o in sua vece il Vice-Coordinatore, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  7. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Coordinatore

  1. Il Coordinatore, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
  2. Il Coordinatore cura l’esecuzione delle Deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Il Responsabile

  1. Il Responsabile unico del gruppo è il Sindaco pro tempore del Comune di Colledimezzo o un suo delegato.
  2. Al Responsabile è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi, in particolare al Dipartimento della protezione civile.

Art. 12

Gratuità delle cariche associative

  1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 13

Addestramento

  1. I soci sono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.
  2. All’interno dell’Associazione possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio é soggetto.

Art. 14

Attività

  1. L’Associazione, in emergenza, opera su chiamata delle Autorità preposte, sotto il coordinamento degli organi a ciò istituzionalmente preposti (Sindaco, Prefetto, Dipartimento della Protezione Civile) ed in collaborazione con gli Enti che effettuano la direzione tecnica degli interventi.
  2. I soci sono tenuti a partecipare alle attività di cui all’art. 2 con impegno, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, nessuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art. 15

Dotazioni ed equipaggiamento

  1. Per le attività di cui all’art. 2 i soci usufruiscono:
    1. della dotazione di equipaggiamenti e mezzi speciali di intervento messi a disposizione dalla Prefettura e all’uopo assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile;
    2. della dotazione di equipaggiamenti messi a disposizione dal Comune di Colledimezzo.
  2. I soci hanno l’obbligo di tenere con cura le attrezzature loro assegnate durante le attività, che dovranno essere riconsegnate al termine delle stesse.

Art. 16

Garanzie di legge

  1. Ai membri dell’Associazione vengono garantiti, nell’ambito delle operazioni d’emergenza o di simulazione dell’emergenza autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, i seguenti benefici previsti dall’art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 613:
    1. mantenimento del posto di lavoro. Al volontario impegnato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d’impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
    2. mantenimento del trattamento economico e previdenziale. Al volontario viene garantito, per il periodo d’impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta sarà rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d’impiego.
    3. copertura assicurativa. I soci sono coperti, durante l’impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Gruppo stesso;
    4. rimborso delle spese sostenute. All’Associazione spetta il rimborso delle spese sostenute durante le attività addestrative o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile previa documentazione delle stesse.

Art. 17

Norma finale

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 18

Rinvio

  1. Per quanto non espressamente riportato in questo Regolamento si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.