Ordinanza Sindacale n. 7 del 24.07.2018

IL SINDACO

Accertato che nel periodo estivo si verifica un aumento della popolazione, dovuta al temporaneo ritorno dei colledimezzesi emigrati e all’arrivo di stranieri, proprietari di abitazioni nel centro storico;

Considerato che conseguentemente aumentano anche gli autoveicoli circolanti ed in sosta nel centro abitato e particolarmente in Via Moro, Vico Santa Teresa e Largo delle Rose;

Dato atto che l’Ufficio di Polizia Locale ha riscontrato una notevole difficoltà di manovra del mezzo di raccolta della N. U. differenziata, nello svolgimento del servizio nelle suddette aree, dovuto alla sosta dei veicoli;

Ritenuto pertanto di provvedere per preservare il corretto svolgimento del servizio di raccolta di N.U. differenziata, ma al tempo stesso di agevolare il carico e scarico degli autoveicoli;

Visto gli artt. 6, comma 4, lett. B, e 7 - comma 3 - del D. Lgs del 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, che danno la facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni, a carattere permanente o temporaneo, alla circolazione nei centri abitati;

Visto il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

il divieto di sosta, dalle ore 6:00 del 30.07.2018 alle ore 24:00 del 16.08.2018, nelle seguenti aree:

  • Via Moro, dal civico n. 1 fino a Largo delle Rose, su ambo i lati;
  • Vico Santa Teresa, da Largo delle Rose, fino al civico n. 3;
  • Largo delle Rose, tutta l’area.

Nelle suddette aree è comunque consentito il carico e scarico degli autoveicoli per un tempo massimo di trenta minuti.

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Online del Comune e con l’installazione della  prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D. Lgs. 285/92, Codice della Strada.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e farla osservare.

L’Agente di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, cui spetta l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell’Art. 12 del D. Lgs. 285/92, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai contravventori le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regione Abruzzo.

Il Sindaco

f.to Christian Simonetti