Ordinanza Sindacale n. 2 del 21.05.2019. Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

RILEVATO che numerosi appezzamenti di terreno privati hanno i fronti su strade comunali e provinciali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei proprietari e conduttori, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;

CONSIDERATO che nella stagione estiva le condizioni meteorologiche, correlate con l'abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi, e che ciò può arrecare notevole danno per l'incolumità dei cittadini e per la conservazione del patrimonio agro-forestale;

RITENUTO indispensabile ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di pulizia delle aree private con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e quelle poste ai margini delle strade, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità, tenuto conto del rischio di incendi con l'approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente aumento delle temperature;

VISTA la nota n. 211/2009/PCM del 11.06.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
VISTA la legge 21/11/2000, n. 353, "legge quadro in materia di incendi boschivi";
VISTO l'art. 255 del D.Lgs 3/04/2006, n.152 "norme in materia ambientale"
VISTO il vigente statuto Comunale;
VISTI gli articoli n. 14 e 29 del Codice della Strada 30/04/1992, n.285 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

Il DIVIETO ASSOLUTO nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2019, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all’ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea l’eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i responsabili di cantieri edili, i proprietari di terreni posti ai margini delle strade di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

La vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

DA ATTO
Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da euro 173,00 a euro 695,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada;

2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 300,00 a euro 3000,00, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs n.152/2006;

3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 Luglio al 15 Ottobre, se non configurabile un’ipotesi di reato penale, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,91 e non superiore ad euro 10.329,14, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000.

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga:
- pubblicata all’Albo Pretorio Online del comune;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito ufficiale del Comune: www.comunecolledimezzo.ch.it

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:
- alla Prefettura U.T.G. di Chieti
- al Comando Stazione Carabinieri di Bomba;
- alla Provincia di Chieti, servizio Viabilità.

L’Agente di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori in caso di trasgressione.

Il Sindaco
Christian Simonetti